Imu e Tari 2021, le novità della legge di Bilancio
Novità sul fronte Imu e Tari 2021 con la legge di Bilancio per i pensionati esteri. Vediamo cosa prevede il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal primo gennaio di quest'anno.
Il comma 48 dell'articolo 1 della legge di Bilanco 2021 recita: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".
Sul fronte di Imu e Tari 2021, la legge di Bilancio prevede dunque per i pensionati esteri la riduzione del 50% dell'imposta municipale unica e il pagamento della tassa sui rifiuti in misura ridotta di due terzi. Destinatari della misura sono i pensionati esteri che possiedono una unità unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso.
Imu legge di Bilancio 2021
Sempre per quanto riguarda l'Imu, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero sulla prima rata del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo.
Nello specifico, il comma 599 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale recita: "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate".
fonte articolo: https://www.idealista.it/news/