Sconto in fattura per le spese di ristrutturazione e superbonus, come compilare la fattura


Le agevolazioni concesse dal Governo in merito alla possibilità di cedere la detrazione prevista in favore dei contribuenti che effettuano ristrutturazioni edilizie in tutte le forme disciplinate dagli articoli 119 e 121 del D.L. 34 del 2020 hanno portato rapidamente ad una crescita delle aspettative legate agli investimenti nel settore edile, in particolare fruendo della opportunità di "monetizzare" la detrazione attraverso una cessione della stessa a terzi oppure chiedendo uno sconto in fattura alla impresa che realizza i lavori sulla cui natura sono nati molti fraintendimenti interpretativi a partire dalla definizione del termine di "sconto" concesso. Occorre preliminarmente chiarire che, a parere di chi scrive, non si tratta di uno sconto vero e proprio, in alcun caso. Lo sconto opera tradizionalmente quale riduzione dell'imponibile e dell'IVA mentre in questo caso il D.L. 34 chiarisce precisamente che l'operazione deve fare salva l'imposta che l'impresa edile verserà allo Stato. In altri termini di sconto, come comunemente in ambito commerciale si intende, qui non si può parlare. L'operazione piuttosto consiste in una forma alternativa di pagamento della fattura emessa dalla impresa che si comporrà di due parti, una costituita dal tradizionale bonifico per ristrutturazioni edilizie nella forma che prevede la trattenuta di una ritenuta da parte dell'istituto di credito intermediario (si ricorda che sul punto si è espressa la Circolare 24/E dell'8 agosto 2020 di Agenzia Entrate) ed una parte costituita dalla cessione del diritto alla detrazione, spettante di regola al contribuente, alla impresa edile previa comunicazione ad Agenzia Entrate mediante il modello che è possibile trasmettere telematicamente a partire dal 15 ottobre di questo anno. Trae pertanto in inganno la terminologia adottata dal legislatore anche per quanto concerne la forma di emissione della fattura che molti imprenditori in queste settimane stanno cercando di approntare. Il provvedimento del Direttore di Agenzia Entrate dell'8 agosto 2020 di cui al protocollo 283847/2020 chiarisce espressamente che nella ipotesi della attuazione della procedura di "sconto in fattura disciplinato dall'articolo 121 del D.L. 34/2020" è necessario che nella fattura sia riportato che l'operazione avviene in applicazione del predetto articolo applicandosi lo sconto in fattura per la parte di pagamento costituita dal diritto alla detrazione del contribuente, il cui valore sarà ceduto successivamente mediante procedura telematica. E' parere di chi scrive che si tratterà esclusivamente di riportare nella fattura emessa dalla impresa la sola indicazione lessicale così come esposta dal provvedimento del Direttore di Agenzia Entrate citato precedentemente – pag.4 paragrafo 3.1 – non alterando in modo alcuno né il valore dell'imponibile e conseguentemente dell'IVA e neppure riportando l'esercizio nel documento di uno sconto commerciale, perché di questo non si tratta.

ESEMPIO FATTURA

Nel rigoroso rispetto del dettato normativo composto dal D.L. 34/2020 e dalla circolare 24/E di Agenzia Entrate, questa è l'unica procedura ammissibile che faccia salvo il valore dell'IVA da corrispondere allo Stato e quello dell'imponibile sul quale l'impresa verserà le sue imposte. E' chiaro di conseguenza che lo "sconto in fattura" si sostanzierà solo quale formula di pagamento della fattura mediante cessione di un credito fiscale, parziale o totale, a seconda del tipo di ristrutturazione eseguita. L'impresa incasserà pertanto in parte il prezzo in denaro ed in parte in credito fiscale che a sua volta potrà utilizzare o cedere. Tutele conseguenti occorreranno in favore delle imprese con riguardo alla procedura di trasmissione della comunicazione di cessione del diritto alla detrazione in proprio favore. A tutti gli effetti il cedente è il contribuente che ha fruito dello sconto perché titolare di un diritto alla detrazione e dovrà essere questi a formalizzare la comunicazione, anche attraverso intermediario abilitato, in favore della impresa che ha effettuato la ristrutturazione. Non è un dato da sottovalutare perché senza il compimento di questa procedura l'intero iter procedimentale non avrà compimento e l'imprenditore potrebbe rischiare di ritrovarsi senza il pagamento del prezzo integrale per i lavori eseguiti. Aiuterebbe la sottoscrizione di un mandato preliminare ad adempiere, conferito a soggetti intermediario, da parte del contribuente in accordo con l'impresa, previa verifica integrale della documentazione attestante l'esecuzione corretta dei lavori e le relative certificazioni previste dalla legge.

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